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sabato 3 maggio 2008

ENPALS:CIRCOLARE N°8

Oggetto: Abrogazione del Decreto del Capo del Governo del 14 febbraio 1938, n. 153, recante norme corporative per la regolamentazione della concessione del nulla osta di agibilità per l’esercizio dell’attività teatrale.

Sommario: Con la presente circolare, a seguito dell’intervenuta abrogazione del Decreto in oggetto, si informa che, con decorrenza 1° aprile 2008, la Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali non procederà più al rilascio dei relativi provvedimenti autorizzativi.
1. Campo di applicazione A seguito delle disposizioni pervenute dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali (cfr. nota esplicativa allegata), si fa presente che il procedimento amministrativo relativo al rilascio del nulla osta di agibilità ministeriale per l’esercizio delle attività teatrali di cui al D.C.G. n. 153/1938 è stato soppresso. A tal riguardo, si evidenzia che la cessazione del suddetto procedimento è da ricondurre all’emanazione dei D.P.R. n. 173/2004 e n. 233/2007 – quest’ultimo entrato in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2008 - recanti il regolamento di riorganizzazione del ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO ministeriale, non hanno ricompreso, tra le attribuzioni della Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo, in maniera espressa né la normativa in oggetto, né il relativo procedimento autorizzatorio. Ciò, di fatto, ha comportato il superamento e l’abrogazione della normativa corporativa di cui al D.C.G. n. 153/1938. Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2008 non sarà più rilasciato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali il nulla osta di agibilità per l’esercizio dell’attività teatrale e, precisamente:
- il nulla osta di agibilità per esercizio attività teatrale e/o musicale per compagnia
dilettantistica a tempo indeterminato;
- il nulla osta di agibilità per esercizio di attività compagnie teatrali e/o musicali
professionistiche a tempo determinato;
- il nulla osta di agibilità per attività di numeri isolati di arte varia.
Da ultimo, nel rinviare per il dettaglio delle novità intervenute in materia alle
precisazioni contenute nella nota esplicativa della Direzione Generale per lo Spettacolo
dal Vivo allegata alla presente circolare, si ritiene opportuno evidenziare che resta ferma
l’osservanza, da parte dei soggetti interessati, delle disposizioni di cui all’art. 10 del D.Lgs.
C.P.S. n. 708/1947 relative al rilascio del certificato di agibilità.


IL DIRETTORE GENERALE
(Massimo Antichi)